Reati contro la famiglia · 2021-11-17
In questo articolo ti racconto di un caso molto delicato cha abbiamo affrontato e brillantemente risolto. Le accuse mosse nei confronti del nostro assistito erano di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia e all’orizzonte si prospettava una pesante condanna.
Grazie al lavoro del nostro team, siamo riusciti ad ottenere un provvedimento favorevole: tutte le accuse sono state archiviate con grandissimo grado di soddisfazione del nostro cliente.
Vuoi sapere come abbiamo fatto? leggi l’articolo, te lo spiego nel dettaglio.
Indice dei contenuti
Come ti ho già spiegato, un nostro Assistito veniva indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravati nei confronti della compagna convivente, di nazionalità ucraina.
Pur non avendo sporto formale denuncia, la compagna dell’indagato veniva, con riferimento ai fatti che poi costituiranno le accuse mosse all’indagato, sentita dalla Polizia di Stato con l’ausilio di un mero cittadino connazionale reperito dal personale della Polizia Giudiziaria e deputato alla traduzione estemporanea delle dichiarazioni rese, anziché di un regolare interprete.
Da tali dichiarazioni, in quel frangente, emergevano gravi responsabilità in capo al nostro Assistito, al quale venivano mosse le accuse gravissime sopra indicate.

Il Codice di Procedura Penale prevede che, nel caso in cui si proceda (tra l’altro) per reati di violenza sessuale, la persona offesa, ritenuta particolarmente vulnerabile, possa essere riascoltata dall'Autorità Giudiziaria, ma, stavolta, con le garanzie di un contraddittorio pieno.
In altri termini, durante la fase di indagini, la persona offesa che si assume vittima del reato di violenza sessuale può essere chiamata a rendere le sue dichiarazioni, dopo averle rese alla Polizia Giudiziaria, anche innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, in presenza del suo difensore, del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato.
Chiaramente, e proprio a garanzia sia della persona offesa medesima, che dell’imputato, laddove – come nel caso di specie – la dichiarante sia di nazionalità straniera, il Giudice nomina un suo ausiliare, deputato a tradurre simultaneamente le dichiarazioni rese, al fine di certificarne la corrispondenza al vero.
Come tutte le figure degli ausiliari del Giudice, anche l’interprete deve essere scelto e nominato tra gli elenchi appositamente redatti e a disposizione del Tribunale, il quale, prima di inserire i nominativi, deve verificarne i requisiti.
I Professionisti del nostro Studio, analizzata minuziosamente la vicenda, studiati i possibili rimedi e esaminata la posizione del proprio Assistito, preparavano il controesame nei confronti della persona offesa in sede di incidente probatorio, in maniera certosina.
Dal controesame, gli Avvocati del nostro Studio Legale facevano emergere un’amara verità: si verificava una sostanziale differenza tra quanto verbalizzato dagli operanti della Polizia Giudiziaria, con l’ausilio di un soggetto interprete non formalmente iscritto alle liste del tribunale, al momento dell’ascolto della persona offesa, e quanto dichiarato innanzi al GIP, con l’ausilio di un interprete titolato.
In particolare, emergeva che le dichiarazioni della persona offesa erano le stesse, ma verbalizzate in maniera erronea dal personale della Polizia Giudiziaria, guidata – maldestramente – da un traduttore estemporaneo e non titolato.
Lo strumento dell’incidente probatorio, e la preparazione dell’udienza da parte dei Professionisti dello Studio Legale, consentivano di far emergere tale discrasia, che laddove non fosse emersa, avrebbe comportato delle conseguenze devastanti per la vita del nostro Assistito.
Il rischio era di subire una pesante condanna per diversi anni di carcere.
Emersa la discrasia di cui sopra in sede d’udienza e a seguito delle domande poste dagli Avvocati del nostro Studio Legale, il Pubblico Ministero chiedeva al GIP di archiviare il procedimento, avendo rilevato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, in realtà, integravano unicamente delle condotte biasimevoli, ma non integrando le condotte criminose inizialmente ipotizzate.
Il GIP in sede, condividendo pienamente le osservazioni rappresentate dalla Procura, che si richiamava all’autenticità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, emetteva decreto di archiviazione.

Il nostro lavoro è stato quello di capire che qualcosa non quadrasse negli atti cioè tra le prove raccolte dalla Polizia e le dichiarazioni della Persona offesa così come erano state tradotte dal cittadino ucraino.
Abbiamo così nominato un nostro consulente (un traduttore esperto) che ci ha aiutati a capire tutte quelle incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa che ci hanno permesso di smontare punto su punto le accuse mosse dalla Procura della Repubblica che – condividendo la nostra tesi – non ha potuto che chiedere l’archiviazione del procedimento con grandissimo grado di soddisfazione del nostro assistito che alla fine ha avuto solo un brutto spavento.
Ecco la sua immensa soddisfazione.

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