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Spaccio di droga a Milano: come abbiamo ottenuto la scarcerazione del nostro assistito

Stupefacenti · 2022-05-13

In questo articolo voglio raccontarti di come siamo riusciti a fare ottenere al nostro assistito, arrestato per spaccio di droga a Milano, dapprima la misura cautelare degli arresti domiciliari, e poi quella di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria.

La vicenda ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei nostri Avvocati per spaccio di droga, visto che l’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta il sabato mattina, pochi minuti dopo essere stati avvertiti dai familiari dell’assistito.

Ecco perché è importante essere sempre pronti e reperibili su tutto il territorio nazionale, così da garantire la migliore difesa a chi ne ha bisogno.

Come spesso diciamo, siamo ‘Avvocato Penalista H24’, di nome e di fatto!

Indice dei contenuti

L’antefatto e le accuse mosse al nostro Assistito

Il nostro assistito, la sera dell’11 febbraio 2022 veniva fermato da personale della Polizia Stradale di Milano, presso la barriera autostradale di Milano Nord, in possesso di due involucri contenenti, complessivamente, oltre 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Gli operanti della Polizia Stradale, ritenendo di trovarsi innanzi al reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, ovverosia la fattispecie di spaccio di sostanza stupefacenti, con modalità tali da far ritenere la condotta sia dotata di lieve entità lesiva, procedevano all’arresto del nostro assistito e, comunicata la notizia al Pubblico Ministero di turno, quest’ultimo disponeva la presentazione dell’arrestato innanzi al Giudice per la convalida dell’arresto e la celebrazione del rito direttissimo da celebrarsi entro 48 ore dall’arresto.

Veniva, inoltre, disposta la perquisizione del veicolo cui l’arrestato era alla guida, che dava esito negativo, come anche quella disposta nel luogo di dimora sul territorio milanese.

Infine, si procedeva al sequestro del telefono cellulare dell’assistito per finalità probatorie, ovverosia per ricostruire eventuali contatti nella catena di spaccio di droga a Milano.

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L’udienza di convalida e la riqualificazione del fatto

Il nostro assistito veniva, quindi, condotto innanzi al Giudice per la convalida dell’arresto e la celebrazione del rito direttissimo.

Pochi istanti prima, però, la madre dell’arrestato ci contattava immediatamente, chiedendo la nostra assistenza per il figlio che, fino a quel momento, era del tutto sfornito di assistenza legale.

Malgrado fosse sabato mattina, avvertiti a meno di un’ora dall’inizio dell’udienza, immediatamente ci rendevamo reperibili recandoci in udienza pronti per garantire adeguata assistenza difensiva.

Dopo un breve colloquio col nostro assistito, apprendevamo che lo stesso abitava a Roma con i genitori e che si trovava sul territorio milanese solo per poco tempo, al fine di svolgere attività lavorativa.

Questo dato poteva giocare a favore dell’assistito, posto che una misura cautelare che lo allontanasse dal contesto milanese avrebbe consentito di ridurre in maniera significativa il pericolo di reiterazione di condotte criminose, esigenza cautelare che, con ogni probabilità, la Pubblica Accusa – così come poi ha fatto – avrebbe potuto utilizzare per chiedere la misura cautelare della custodia in carcere, in ragione anche dei piccoli precedenti, afferenti sempre gli stupefacenti, che macchiavano il nostro assistito.

Pertanto, gli Avvocati Vincenzo Ezio Esposito e Lorenzo Marco Montalbano dello Studio Legale Avvocato Penalista H24, appresa nell’imminenza dell’udienza che l’arrestato era residente a Roma, procedevano a far rilasciare a verbale la disponibilità, da parte della madre, ad accogliere il figlio presso la propria abitazione sita nella capitale.

La giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità che venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere anche in assenza di un domicilio idoneo, malgrado astrattamente la misura cautelare più proporzionata potrebbe essere proprio quella degli arresti domiciliari.

In sede di udienza di convalida arresto per spaccio di droga a Milano, il Pubblico Ministero chiedeva che si convalidasse lo stesso, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Su tale richiesta, che si basa sulla mera ipotesi delittuosa ascritta all’arrestato, il giudice disponeva in conformità.

Tuttavia procedeva, altresì, a riqualificare il fatto di reato, eliminando la fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 e ritenendo configurarsi, invece, la fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 che vede una pena che oscilla da tre a dieci anni di reclusione, in luogo della fattispecie attenuata, inizialmente ipotizzata dall’Ufficio di Procura che vedeva una pena oscillante tra sei mesi e quattro anni di reclusione.

Tale riqualificazione, peraltro, rendeva ancora più complessa la concessione di una misura cautelare meno afflittiva di quella da patire in carcere, laddove si consideri che, ai sensi dell’art. 275 comma 2bis cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare in carcere non può essere concessa laddove il giudice preveda che verrà irrogata una pena inferiore ad anni tre di reclusione: ciò ben poteva avvenire nel caso in cui la contestazione fosse per la fattispecie attenuata di cui al comma quinto dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, non anche nell’ipotesi di cui al quarto comma in cui, come hai visto, la pena minima è proprio tre anni di reclusione.

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La concessione degli arresti domiciliari

Malgrado le sorti per il nostro Assistito, nel corso dell’udienza di convalida, non stessero volgendo per il meglio, a fronte della richiesta da parte dell’Ufficio di Procura di applicazione della misura cautelare più gravosa (il carcere), che avrebbe comportato l’immediato trasferimento del nostro Assistito nella più vicina Casa Circondariale, gli Avvocati del nostro Studio Legale, dopo aver fatto registrare la dichiarazione di disponibilità della madre ad accogliere il figlio arrestato presso la propria abitazione sita a Roma, procedevano a richiedere al giudice della convalida l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontarsi presso l’abitazione della madre, lontana dal luogo in cui il fatto di reato si assumeva commesso.

Proprio questo dato risultava più persuasivo, atteso che la Pubblica Accusa rilevava quale esigenza cautelare pregnanti quelle del pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di fuga dell’arrestato.

Controbatteva la difesa, però, che le prove erano state tutte raccolte, visto che all’atto dell’arresto si era proceduto sia alla perquisizione personale, che a quella del veicolo, che, infine, a quella dell’abitazione ove il nostro cliente aveva dimorato sul territorio milanese, con esito negativo e che si era proceduto al sequestro del telefono cellulare rinvenuto all’arrestato. Quanto al pericolo di reiterazione di reati simili, l’allontanamento dell’arrestato dal territorio milanese, teatro della condotta criminosa, lo avrebbe ampiamente scongiurato.

La difesa rappresentava, inoltre, che la pena difficilmente avrebbe raggiunto i tre anni di reclusione, visto che l’arrestato preannunciava la volontà di accedere a riti alternativi (come il patteggiamento o il rito abbreviato) che avrebbero comportato una significativa riduzione della pena concretamente inflitta.

Per tali ragioni, il giudice, pur convalidando l’arresto, ritenendolo effettuato in presenza di tutti i presupposti di legge, concedeva, diversamente da quanto richiesto dalla Procura della Repubblica, la misura degli arresti domiciliari da scontarsi a Roma presso l’abitazione dei genitori e rinviava ad udienza successiva per il prosieguo.

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Il venir meno delle misure cautelari detentive: l’obbligo di periodica presentazione alla P.G

Nel corso dell’udienza successiva, che veniva trattata a distanza di circa un mese da quella precedente, durante il quale il nostro Assistito attendeva il giudizio in regime di arresti domiciliari, la difesa avanzava un’ulteriore richiesta di sostituzione di misura cautelare.

Come sai, le misure cautelari si distinguono in detentive e non detentive, rientrando, nel primo gruppo, quelle della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari.

Le altre misure cautelari, che pure hanno certamente un carattere afflittivo da ritenersi necessario al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, non hanno carattere detentivo ed infatti, proprio al fine di salvaguardare le esigenze della cautela, possono anche essere applicate congiuntamente.

Tra queste vi rientrano il divieto di dimora presso un determinato Comune o territorio o, viceversa, l’obbligo di dimora all’interno di un determinato Comune o territorio; il divieto di frequentare alcuni luoghi o individui o il divieto di avvicinarsi a taluno – tipicamente alla persona offesa dal reato per il quale si procede.

Ma, tra queste misure coercitive non detentive rientra anche quella dell’obbligo di presentazione periodico alla Polizia Giudiziaria, col quale si impone all’indagato di presentarsi, in dei giorni e in degli orari ben stabiliti, presso la Stazione dei carabinieri o il Commissariato di Polizia, anch’essi individuati dal Giudice.

Tale strumento, se da un lato consente ampia libertà all’indagato, che non si trova più ristretto, dall’altro non comporta alcuna rinuncia in termini di controllo della condotta dello stesso, pena l’aggravamento della misura in caso di violazione delle prescrizioni.

Orbene, la difesa, come ho detto, chiedeva che venisse modificata ulteriormente la misura cautelare degli arresti domiciliari e che venisse applicata la misura dell’obbligo di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria.

A sostegno di tale richiesta si adducevano due diversi motivi:

Sub. 1) sotto il primo profilo, la difesa faceva presente che la distanza, ormai protratta per oltre un mese, dal luogo in cui il reato si assumeva commesso, unitamente alla condotta esente da biasimi tenuta dall’assistito nel corso degli arresti domiciliari consentiva di ritenere che la carcerazione, ancorché domiciliare, aveva sortito un effetto comunque deterrente e, in ogni caso, difficilmente poteva comportare una reiterazione delle condotte sul territorio milanese o l’inquinamento di prove che ormai sarebbero dovute essere ampiamente acquisite e che, laddove ciò non fosse avvenuto, non avrebbe potuto avere delle ricadute negative in capo all’indagato, dovendo ascriversi unicamente a inadempienze degli organi inquirenti.

Sub. 2) la difesa esibiva al giudice una sentenza già passata in giudicato costituente un precedente in capo all’assistito, rispetto alla quale si manifestava la volontà di procedere al patteggiamento in continuazione con tale sentenza.

Come già saprai, la continuazione dei reati è quell’istituto che consente di unificare i reati fenomenologicamente diversi, laddove dimostrato che siano stati compiuti in presenza del medesimo disegno criminoso.

Ove riconosciuto l’istituto della continuazione, si applicherà la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Attraverso questo ragionamento, era presumibile, a parere della difesa, poi condiviso dal giudice, che non si sarebbe applicata una pena superiore ai tre anni, rimanendo nei limiti previsti, quindi, dall’art. 275 comma 2bis cod. proc. pen. che ti ho indicato sopra.

Prima di rinviare l’udienza per incardinare il patteggiamento, il giudice, in accoglimento della nostra richiesta e condividendo i rilievi che ne erano posti a sostegno, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari applicando quella meno gravosa dell’obbligo di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria, nel caso di specie nei giorni di martedì, giovedì e sabato, restituendo, così la libertà al nostro assistito che potrà, quindi, affrontare il processo con maggiore serenità.

Grazie al nostro lavoro costante, dopo circa un mese dai fatti, il nostro assistito è stato scarcerato dagli arresti domiciliari ed evitato di finire in carcere.

Verosimilmente, all’esito del processo, non dovrà nemmeno patire la carcerazione.

La sua soddisfazione, nonché quella della sua famiglia, è stata massima!

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