Codice della strada · 2022-05-09
Un uomo si era rivolto al nostro avvocato per sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: aveva infatti guidato in stato di ebbrezza e pure cagionato un sinistro stradale. Rischiava di perdere il suo lavoro.
In questo articolo voglio spiegarti come siamo riusciti a vincere il ricorso proposto davanti al Giudice di Pace e permesso al nostro assistito di riottenere la patente di guida dopo la sospensione del Prefetto.
Prima, però, devo farti alcune premesse.
Metterti alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche può costituire un reato, che può comportare diverse sanzioni accessorie, tra le quali il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.
Se sei stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma potresti esserti imbattuto in una di queste sanzioni accessorie.
Prima che vada avanti, però, voglio dismettermi la toga e dirti che, anche se hai diritto a riottenere la patente, in presenza di determinati requisiti, è sempre bene evitare di porsi alla guida sotto l’effetto di ebbrezza alcolica. Si tratta di una condotta particolarmente pericolosa se consideri che oltra a rischiare di farti male tu, metti in pericolo anche l’incolumità degli altri utenti della strada.
La condotta di guida in stato di ebbrezza, però, non è sempre reato: te lo spiego nel paragrafo successivo.
Indice dei contenuti
La condotta di chi si mette alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche non integra sempre una fattispecie di reato.
Anzi, entro certi limiti, tale condotta è giuridicamente irrilevante.
Voglio spiegarti meglio, facendo una doverosa premessa.
La fattispecie di guida in stato di ebbrezza è una di quelle fattispecie definite “reato-soglia”, vuol dire che per realizzarsi è sufficiente che si superi il tasso di alcol misurato in grammi per ogni litro di sangue affinché il soggetto incorra nel reato in esame.
Come ti ho già spiegato, la questione è accademicamente dibattuta tra gli studiosi del diritto penale, perché ben può succedere che all’assunzione di bevande alcoliche che faccia superare la soglia limite idonea a integrare il reato non consegua automaticamente una condotta dotata di portata offensiva da parte dell’assuntore; dall’altra parte, ben può accadere che l’assunzione di bevande alcoliche al di sotto (a volte anche ben al di sotto) della soglia limite idonea a integrare il reato sia comunque connotata da una portata offensiva significativa, essendo sufficiente, per taluni soggetti, assumere un bicchiere di spumante per sentirsi alticci: ciò comporterebbe certamente un rischio, laddove il soggetto si ponesse alla guida, col paradosso, però, che laddove venisse fermato dalla Polizia potrebbe essere lasciato libero di condurre ancora il proprio veicolo.
La disciplina normativa è dettata dall’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.); esso dispone, al primo comma, in maniera lapidaria:
“È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”
Il legislatore, cioè, in maniera del tutto condivisibile, ha ritenuto di punire la guida in stato di ebbrezza; ma ha fatto anche di più: sempre all’interno dell’art. 186 C.d.S. ha individuato le soglie superate le quali la condotta merita sanzioni o meno e, una volta accertato ciò, se la sanzione si muove sul campo amministrativo o penale, o su entrambi.
In particolare, l’art. 186 C.d.S. dispone:
L’art. 186 C.d.S. poi dispone una serie di ulteriori sanzioni e aggravanti: se il veicolo, ad esempio, non appartiene all’autore del reato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è raddoppiata; con l’applicazione della pena viene disposta il sequestro e poi la confisca del veicolo, salvo che non appartenga all’autore del reato; se il conducente in stato di ebbrezza ha causato un incidente le sanzioni sono raddoppiate ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo, ove appartenente all’autore del reato; è prevista la revoca (e non appena la sospensione) della patente se il soggetto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l abbia causato un incidente; il rifiuto alla sottoposizione all’alcoltest comporta l’applicazione delle pene più severe; la pena è aumentata se il fatto avviene in orari notturni ecc.
So che ti starai chiedendo quello che si chiedono tutti: quanto (e cosa) bisogna bere per superare la soglia di 0,5 g/l? Posso guidare dopo aver bevuto due birre medie?
Purtroppo, non esiste una risposta unica: dipende da diversi fattori, quali se si è mangiato prima di bere, l’età, il peso e il sesso dell’assuntore. Anche la quantità di sonno incide sul grado di tasso alcolemico rilevabile nel sangue.
Si tratta, come spesso accade, di una materia estremamente complessa (pensa che a volte il rifiuto all’alcoltest può comportare la caducazione delle circostanze aggravanti, pensa che vi sono modi per evitare il sequestro e la confisca del veicolo, e pensa anche che ci sono modi per ottenere una significativa riduzione del periodo di sospensione della patente, anche dopo la restituzione, o affrontare il processo penale senza che ciò comporti alcuna macchia nella fedina penale).
Anche per questo ti suggerisco sempre di affidarti a validi professionisti ed avvocati esperti in materia di reati stradali, che sappiano aiutarti in casi simili a quello che sto per raccontarti.
Un nostro Assistito cadeva rovinosamente dal ciclomotore che stava conducendo nella serata del primo agosto del 2021, a causa anche del manto stradale viscido in ragione del terriccio che lo contaminava.
In conseguenza alla caduta rimaneva in uno stato di semi incoscienza, al punto che, giunti i carabinieri e i mezzi di soccorso, lo stesso veniva condotto nel vicino ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.
In quella sede, il nostro Assistito, senza alcuna protesta, accettava di sottoporsi ad accertamento ematochimico volto ad accertare se avesse precedentemente assunto bevande alcoliche e in quale quantità.
L’esame risultava positivo e, in particolare, al nostro assistito si rilevava un valore alcolemico pari ad 1,51 g/l, ovverosia la fattispecie più grave tra quelle previste dall’art. 186 C.d.S. che ti ho indicato sopra.

Per questo i Carabinieri procedevano a notificare la sospensione della patente, emessa dal Prefetto competente, per mesi 24, poiché il veicolo non era intestato al nostro Assistito, il che comportava, come hai visto, un raddoppio dei termini di sospensione della patente di guida.
L’art. 223 C.d.S. dispone, infatti, che l’organo deputato a emettere il provvedimento di sospensione della patente, nelle ipotesi di reato, è il Prefetto il quale, con tale atto, dispone che il titolare della patente si sottoponga periodicamente a visite di una Commissione Medica Locale, volta all’accertamento delle condizioni di idoneità della patente di guida.
Il nostro Assistito si rivolgeva a noi per riottenere la patente di guida.
L’atto da impugnare, innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, è proprio il provvedimento del Prefetto che ti ho indicato prima, individuato dall’art. 223 C.d.S.
Studiata attentamente la questione, si incardinava il giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace sulla base delle seguenti doglianze:
Il Giudice di Pace faceva proprie le nostre doglianze e, pertanto, disponeva la restituzione della patente di guida al nostro assistito.
In particolare il Giudice analizzava la documentazione medica emessa dalla Commissione Medica Locale, cui il nostro Assistito ricorreva immediatamente per gli accertamenti che ho indicato sopra e rilevava che essi davano atto che il nostro Assistito non era solito abusare di sostanze alcoliche e non era affetto da dipendenze, in tal senso, che potessero essere da ostacolo al rilascio della patente di guida.
In sostanza, cioè, la Commissione Medica Locale riteneva il nostro Assistito idoneo alla guida e al rilascio della patente.
Il Giudice di Pace, allora, rilevato ciò, faceva presente che un soggetto idoneo al rilascio della patente di guida, che svolge la funzione di autista, non sarebbe che pregiudicato da un provvedimento prefettizio così gravoso.
Pertanto disponeva la restituzione della patente di guida al nostro assistito.


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