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Assistito condannato al pagamento della pena pecuniaria di euro 17.500. Come abbiamo risolto il suo problema?

Esecuzione delle pene · 2022-03-24

In questo articolo ti spiego come siamo riusciti a fare ottenere, per un nostro assistito raggiunto da decreto penale di condanna, e da cartella esattoriale di oltre 17.500 euro, l’estinzione della multa penale irrogata.

C’è stata una totale cancellazione degli effetti penali di una condanna risalente, per la quale, molto tempo dopo, il nostro assistito ha ricevuto una cartella di pagamento, per la sanzione irrogata a titolo di ammenda, di una somma considerevole.

Si è rivolto al nostro Studio e in breve tempo ha ottenuto la cancellazione di tutto quanto era successo.

Nella sostanza, ha risparmiato la somma di euro 17.500 euro che avrebbe dovuto versare all’erario. Noi, però, siamo riusciti a fargliela risparmiare in base all’applicazione di una serie di norma del codice di procedura penale che erano ben conferenti al caso di specie.

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L’antefatto

Nel lontano 2010 un nostro assistito, dopo essere stato fermato e denunciato per il reato di guida in stato d’ebbrezza, viene raggiunto da decreto penale di condanna.

La pena irrogata era severissima: 17.400,00 euro di ammenda e sospensione della patente di guida per anni 1.

L’imputato non oppone il decreto penale di condanna che diventa, così, definitivo, e non paga la somma comminata, per mancanza di risorse economiche.

Solo nel 2013 viene iscritta a ruolo la somma e la cartella esattoriale notificata il 3 aprile 2017, cioè oltre 7 anni dopo il fatto.

L’art. 460 comma 5 del codice di procedura penale

Il nostro assistito si rivolgeva allo Studio di Avvocato Penalista H24 per trovare una soluzione al suo problema.

Nella sostanza, il nostro assistito, non aveva tale ingente disponibilità economica e non era dunque in grado di pagare l’ingente somma di denaro.

Il nostro team di avvocati, pertanto, analizzava attentamente la disposizione di cui all’art. 460, comma 5 c.p.p., unitamente a tutti gli orientamenti giurisprudenziali che a riguardo si sono susseguiti.

L’art. 460, comma 5 c.p.p., in materia di decreto penale di condanna, prevede che:

“Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

Si decideva, quindi, in accordo con l’assistito, di proporre incidente d’esecuzione per chiedere che venisse riconosciuta l’estinzione della pena e, quindi, la caducazione della sanzione pecuniaria comminata.

Se il Giudice avesse accettato la nostra richiesta, il nostro assistito non avrebbe dovuto corrispondere la cifra che l’erario gli richiedeva.

Da quando decorre il termine per l’estinzione della multa penale?

In realtà, il nostro team rilevava delle difficoltà ad applicare l’art. 460, comma 5 al caso sottoposto all’assistito.

Si trattava, in particolare, di comprendere da quando decorresse il termine di cinque anni (in caso di delitto) o di due anni (in caso di contravvenzione), e se, in particolare, la notifica della cartella esattoriale fosse il termine iniziale da considerare, oppure se si dovesse considerare, in realtà, il momento in cui il decreto penale di condanna fosse divenuto definitivo.

Sul punto, sembrava preferibile la seconda opzione perché, a ritenere diversamente, si sarebbe attribuita all’Amministrazione, addetta alla notifica, un potere che non gli spetta certamente: quello di determinare i tempi entro i quali una pena può dirsi estinta o estinguibile.

Pertanto, i Professionisti dello Studio provavano a percorrere proprio questa seconda opzione.

L’omesso versamento della somma a titolo di ammenda è ostativo al riconoscimento dell’estinzione della pena?

Altro profilo da sciogliere consisteva nel verificare se l’omessa espiazione della pena comminata, fosse anche pecuniaria, potesse in qualche modo costituire ostacolo al riconoscimento dell’estinzione della multa penale.

In realtà, malgrado fosse questa la tesi sostenuta dalla Procura, che chiedeva il rigetto della nostra richiesta di estinzione della multa penale, si aveva modo di rilevare che laddove la pena fosse stata espiata, per intervenuto pagamento della sanzione, la norma di cui all’art. 460, comma 5 c.p.p. non avrebbe avuto ragion d’essere, giacché la pena sarebbe stata estinta per avvenuta espiazione.

Tale tesi, sostenuta a gran voce dai Professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista H24, poneva le basi, oltre che sul dato normativo, anche sulle ultime pronunce della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che:

“in tema di decreto penale di condanna, l’estinzione del reato e di ogni effetto penale di cui all’art. 460, comma 5, c.p.p. comporta, come conseguenza, l’estinzione della pena non ancora espiata o riscossa” (Cass. Pen., sez. I, n. 10314/2020. Cfr. altresì, Cass. Pen., Sez. IV, n. 91/2015).

Una volta stabilita la strategia difensiva da intraprendere e depositata l’istanza presso il Giudice competente, non potevamo fare altro che aspettare la decisione di quest’ultimo.

Quale valutazione spetta al Giudice?

L’ultimo nodo da sciogliere riguardava l’ambito di accertamento che spettava al Giudice dell’esecuzione nel valutare la richiesta che avevamo formulato.

In particolare: occorre al Giudice effettuare una valutazione di merito, o egli deve limitarsi a prendere atto del fatto che il tempo trascorso dal momento in cui il decreto penale di condanna è divenuto irrevocabile e quello di proposizione dell’incidente d’esecuzione è conforme a quanto normativamente previsto, e l’interessato non si è macchiato di reati di analoga specie?

Anche sul punto la Corte di cassazione veniva in soccorso della nostra tesi difensiva, che rappresentava come, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento, che ha una disciplina simile, anche in materia di decreto penale di condanna l’effetto estintivo della pena opera automaticamente, sicché la pronuncia del Giudice dell’esecuzione ha il limitato fine di accertare e declarare tale effetto estintivo della sanzione irrogata al quale, comunque, non può in alcun modo sottrarsi (cfr. ex pluribus Cass. Pen., Sez. V, n. 20068/2015; Cass. Pen., Sez. III, n. 19954/2016; Cass. Pen., Sez. V, n. 20068/2014; Cass. Pen., Sez. VI, n. 6673/2016).

La decisione

Il Giudice dell’Esecuzione, malgrado il parere contrario della Procura, accoglieva i rilievi mossi dalla Difesa nell’incidente d’esecuzione e disponeva l’estinzione della multa penale di euro 17.500.

In particolare, il Giudice dell’esecuzione, dopo aver rilevato che l’istanza comportava un mero accertamento in ordine al tempo trascorso e alla condotta irreprensibile del condannato durante tale termine, atteso che non si era macchiato di altro delitto o contravvenzione della stessa specie, dichiarava estinta la pena comminata, con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria di oltre 18.000 euro di ammenda (ovverosia la pena pecuniaria oltre alle spese accessorie come per legge).

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