Reati contro la famiglia · 2022-06-08
In questo articolo voglio raccontarti di come siamo riusciti a ottenere un provvedimento “coattivo” volto a garantire a un nostro Assistito l’effettivo esercizio del diritto di visita dei figli in un caso di sottrazione internazionale di minori.
Prima di raccontarti cosa è avvenuto, è importante che tu sappia che ci troviamo di fronte a una materia molto particolare, nella quale è assai difficile muoversi, attesa l’ampia normativa di settore riguardante una materia estremamente delicata, come quella del rapporto tra genitori e figli quando è ostacolato da uno dei due che, oltretutto, risiede all’estero.
Proprio perché la materia è complicata e delicata, ti suggerisco di affidarti sempre a professionisti competenti a riguardo, di rifiutare il “fai da te” e di rivolgerti a chi fa di questa materia la propria professione.
Il rapporto tra genitori e figli, specie quando è ostacolato, genera ansie e esigenze di giustizia che è bene affidare a chi, con le proprie competenze, è in grado di fronteggiarle e di alleviarle, profondendo il massimo impegno per risolvere i problemi.
È evidente, allora, che quando alle ansie del rapporto tra genitori e figli si aggiunge la distanza tra più Paesi e la differenza di normative, allora diventa fondamentale farsi assistere da chi si occupa di diritto internazionale.
Ti spiego subito quale è la legge che disciplina la materia.
Indice dei contenuti
La materia della tutela dei diritti dei minori, in ambito internazionale, è regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1980.
I Paesi che vi hanno aderito sono numerosissimi, tanto che essa rientra tra le Convenzioni internazionali cui hanno aderito più Stati del mondo intero, a dimostrazione del fatto che l’esigenza di tutela dei bambini è così importante da superare qualunque barriera politica o geografica.
La Convenzione dell'Aja è stata firmata per combattere il fenomeno della sottrazione internazionale di minori.
Prevede infatti di assicurare il rientro del bambino presso l'affidatario o tutore legale e, nei casi di sottrazione internazionale, anche nel Paese di residenza. In Italia è stata ratificata e resa valida con la legge 15 gennaio 1994 e come autorità centrale è stato designato il Dipartimento per la giustizia minorile.
Che la tutela del minore sia posta al centro della Convenzione lo dimostra, poi, il fatto che la stessa non opererà più nel momento in cui il bambino avrà compiuto 16 anni.
Se da un lato, quindi, è certamente possibile, grazie a tale Convenzione, chiedere il ritorno del bambino, purché la persona che fa domanda sia titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le funzioni, d’altra parte, però, l'articolo 12 evidenzia che tale richiesta non può essere automaticamente accolta, ma va valutata contestualmente ad altre eventuali prove che il minore si sia effettivamente integrato nel suo nuovo ambiente.
O ancora, che sussista un rischio fondato per cui al suo rientro lo possano aspettare situazioni pericolose a livello fisico o psichico.
Si può dire, cioè, che da un lato la Convenzione tuteli i rapporti genitoriali, ma che, dall’altro, tutela in maniera preponderante il minore, la sua crescita e la sua evoluzione.
In altri termini, cioè, secondo la Convenzione il rapporto genitoriale – e non potrebbe essere altrimenti – è uno di quei rapporti che contribuiscono alla crescita e all’evoluzione del bambino, anche se non in via esclusiva.
Crescita ed evoluzione che, secondo i redattori della Convenzione, si arresta al compimento dei 16 anni, quando il minore si presume libero di autodeterminarsi compiutamente.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla Convenzione dell’Aja del 1980 e la tutela del minore all’estero, ti invito a cliccare il nostro articolo relativo ad avvocato Internazionale Convenzione Aja.
La Convenzione, quindi, consente di richiedere il ritorno del minore in presenza di determinati requisiti:
La Convenzione dell’Aja tutela anche il diritto di visita dei genitori nei casi di sottrazione internazionali di minori, attraverso l’intero capo IV, ovvero l’articolo 21 della Convenzione medesima.
Tale disposizione recita
“Una domanda concernente l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all’Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore”.
Si tratta, a ben vedere, di una disposizione che presta la massima tutela possibile non solo al minore in sé e per sé considerato ma altresì, all’intero rapporto familiare, inteso come diritto del minore a incontrare i genitori, e diritto dei genitori a incontrare il minore.
Che la tutela sia ai massimi livelli, poi, si ricava dal fatto che il legislatore internazionale ha indicato egli stesso la modalità per rendere effettivo tale diritto, consistente nelle medesime di quelle previste per la domanda “canonica” di ritorno del minore, da indirizzarsi all’Autorità centrale dello stato contraente.
L’Italia ha recepito ai massimi livelli tale esigenza di tutela, tanto che il diritto di visita è stato riconosciuto anche, in rafforzo a quanto previsto dalla convenzione, dal Regolamento 2201/2003.
Tale normativa definisce tale diritto come “il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo”.
È un diritto riconosciuto al genitore che, a seguito di separazione o divorzio, ha ottenuto l’affidamento condiviso ma non il collocamento del figlio presso di sé.
Peraltro, tale diritto viene riconosciuto, dal Regolamento, anche al genitore che non ha ottenuto l’affidamento.
L’articolo 41 del suddetto regolamento stabilisce infatti l’immediata esecutività del provvedimento giudiziario ottenuto in un paese membro dell’unione europea che disciplina il diritto di visita, negli altri stati membri.
Malgrado, quindi, il diritto di visita si concretizzi, a prima vista, in un atto di portata meno dirompente di quello del ritorno del minore, esso viene tutelato al medesimo livello, a dimostrazione dell’attenzione che il legislatore internazionale ha riservato al rapporto genitoriale in situazioni così complicate.
Questo perché, se sul piano astratto può sembrare di agevole risoluzione un caso in cui un minore sia stato “sottratto”, d’altra parte vi sono tantissime zone grigie che solo un esperto in materia può intravedere, e per le quali la richiesta di ritorno del minore può essere di difficile percorrenza, mentre molto più agevole (e anche favorevole al genitore e al minore) può essere l’esercizio del diritto di visita.
Se vuoi sapere di più sul diritto di visita ti consiglio di cliccare il link: nell’articolo ti rappresentiamo con esattezza come esercitare il diritto di visita.
Qui, invece, voglio raccontarti il caso risolto per un nostro assistito al quale la madre non gli riconosceva il diritto di vedere la sua bambina.
Un nostro assistito, cittadino italiano, contraeva matrimonio in Italia con una donna di nazionalità polacca.
Dall’unione nascono due figli, entrambi di nazionalità italiana e, poco tempo dopo, la coppia decide di trasferirsi in Polonia, paese di nascita e di nazionalità della donna, che lì aveva l’appoggio dei parenti.
Malgrado il matrimonio venisse celebrato sotto i migliori auspici, la convivenza in Polonia fra i due era caratterizzata da insanabili attriti che sfociavano nell’inevitabile fine della relazione coniugale.
Il nostro assistito faceva ritorno in Italia, mentre la madre, con i figli minori, rimaneva in Polonia.
Per diverso tempo, i due, non ancora formalmente separati, riuscivano a gestire i rapporti reciproci e con i figli, tanto che il nostro assistito più volte si recava in Polonia per andare a far loro visita e, talvolta, era perfino riuscito a far venire il figlio più grande in Italia portandolo con sé.
Solo a seguito della formale pronuncia di separazione del Tribunale polacco, con la quale veniva stabilito l’affidamento condiviso dei figli, la madre ne faceva perdere le tracce, trasferendosi in luogo rimasto ignoto al nostro assistito e facendo in modo che i legami tra quest’ultimo ed i figli si interrompessero in maniera insanabile e drammaticamente improvvisa.
Il tutto per quasi un anno, durante il quale il nostro assistito non riusciva ad ottenere notizia alcuna in merito alle condizioni di vita dei figli, malgrado, oltretutto, il tribunale polacco, chiamato a decidere sulla separazione giudiziale della coppia, avesse disposto per un affidamento condiviso, dando seguito, oltretutto, a quanto già nella prassi si verificava, con una gestione assolutamente serena (e invidiabile) del rapporto genitoriale tra i due ex coniugi e la disponibilità reciproca alla gestione delle visite ai figli da parte del nostro assistito.
Comprensibilmente avvilito e addolorato, il nostro assistito si rivolgeva all’Avvocato Vincenzo Ezio Esposito di Avvocato Penalista H24.
Basta immedesimarsi nelle condizioni del nostro assistito per comprendere quale genere di ansia lo affliggesse: non avere notizie dei propri figli, di punto in bianco, senza possibilità alcuna di mettersi in contatto con loro.
Veniva attentamente analizzata la questione, tradotti i documenti in polacco e valutata la legislazione vigente in Polonia.
In particolare, la strategia seguita dall’Avv. Vincenzo Ezio Esposito è stata quella di richiedere, attraverso un atto formale, corredato da documenti idonei a far comprendere al meglio la situazione, tra i quali la sentenza di separazione emessa dal tribunale polacco, il diritto di visita di cui alla Convenzione dell’Aja.
La redazione dell’istanza non è risultata affatto agevole: la situazione appariva assai ingarbugliata e non sarebbe stato semplice spiegare alle Autorità che il nostro assistito aveva visto, senza alcuna avvisaglia precedente, né alcuno screzio particolare, negarsi il proprio diritto di essere padre.
Si consideri, infatti, che l’ultima volta che il nostro Assistito si era recato in Polonia era stato proprio per il compleanno del fratello della ex moglie, quindi in un contesto assolutamente disteso, che era diventata occasione, per il nostro assistito, per vedere ancora una volta i figli e per salutare anche i parenti dell’ex moglie coi quali, sotto i migliori auspici, si era generato senz’altro un bel rapporto.
Queste dinamiche distese – si rilevava nel corpo dell’istanza – facevano sì che il rapporto tra il nostro Assistito ed i figli minori, lungi dall’essere destabilizzante per questi ultimi, era invece proficuo e stimolante alla loro crescita, al loro progresso e al loro benessere psicologico.
La condotta sottrattiva realizzata nei confronti dei figli minori da parte della madre polacca, cioè, non poteva che nuocere a tutti: ai figli minori che traevano solo che giovamento dal rapporto col padre, e a quest’ultimo che vedeva negarsi il proprio dovere (prima) e diritto (poi) di fare il padre.
A tale aspetto si aggiungeva un altro drammatico dato: la madre dei bambini, dopo aver sottratto gli stessi al padre, e dopo essere stata destinataria di provvedimento del Tribunale polacco che disponeva l’affidamento condiviso dei minori, avanzava stranamente una richiesta di affidamento in via esclusiva degli stessi alla sua persona e, per di più, al rigetto di tale richiesta da parte del Tribunale, ne formulava un’altra, in barba alla prima e in pendenza della quale l’Avv. Vincenzo Ezio Esposito formulava l’istanza.
Ci si appellava, pertanto, all’art. 21 della Convenzione Aja, chiedendo quindi la sospensione del giudizio civile, celebrato in polonia, col quale la madre dei bambini chiedeva l’affidamento in via esclusiva degli stessi.
Veniva quindi richiesto l’immediato rimpatrio dei minori o, comunque, che venisse garantito il diritto di visita del nostro assistito.
Contestualmente a tale istanza, l’ex moglie del nostro assistito veniva denunciata per sottrazione internazionale di minori.

Proprio in considerazione della denuncia sporta e dell’istanza ricevuta, il Ministero di Giustizia – dipartimento per la Giustizia Minorile – Autorità Centrale rendeva noto che all’udienza successiva, tenutasi presso il Tribunale polacco, per l’affidamento in via esclusiva dei minori lo stesso riconosceva il diritto di visita al nostro assistito, il quale si vedeva così tutelato nel migliore dei modi, vedendo garantito il proprio dovere/diritto di fare il padre e garantendo anche la crescita e la maturazione completa ed equilibrata dei figli che possono contare anche sull’apporto educativo del padre.

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